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lunedì 8 gennaio 2018

Le norme di produzione vegetale in agricoltura biologica


Articolo 12 

Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:
  • a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo; 
  • b) la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; 
  • c) è consentito l’uso di preparati biodinamici; 
  • d) inoltre l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16; 
  • e) non è consentito l’uso di concimi minerali azotati; 
  • f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente; 
  • g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici; 
  • h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16; 
  • i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi; 
  • j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16. 
2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che: 
  • a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta; 
  • b) la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
3. Le misure necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2. 

tratto da art 12 del Reg Ue 834/07 sull'agricoltura biologica

I principi dell'agricoltura biologica


Articolo 4

Principi generali 

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che: 
  • i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici; 
  • ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
  • iii) escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari; 
  • iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a: 
  • i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; 
  • ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali; 
  • iii) concimi minerali a bassa solubilità; 
c) la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui: 
  • i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; 
  • e ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); 
  • o iii) l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
d) ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche. 

art 4 del Reg Ue 834/07 sull'agricoltura biologica

mercoledì 21 settembre 2016

L'agricoltura sociale


foto di M. Ciccarese
Quando si parla di agricoltura sociale, ci si riferisce a una possibilità produttiva che non è solo retaggio di una precisa scelta etica ma è anche attenzione verso gli equilibri naturali che interessano ogni genere di collettività.

La vivacità dell’agricoltura sociale si espande e si orienta verso le aziende biologiche, verso i gruppi d’acquisto e il turismo solidale per creare una salda rete attiva contro l’omologazione dei consumi e le strutture che limitano le libertà delle civiltà rurali.

Con tali termini, i saperi e i sapori tipici, con il loro “chilometro zero”, la biodiversità e quindi la riproduzione di valori sussidiari come solidarietà, rispetto dei luoghi, del patrimonio artistico o architettonico prendono aspetto con il sostegno reciproco.

Nell’agricoltura sociale ritrovi il termine di mutualismo tra produttori e consumatori e il termine simbiosi riacquista la sua originale purezza. L’utenza della rete di fattorie sociali si amplifica e dimostra come un territorio può convivere con la produzione agricola e con ogni tipo di servizio.

Questo tipo di agricoltura cura le piaghe delle crisi di valori e di quelle molteplicità in via di estinzione che le banche dei semi rivendicano. Questo esempio diventa perciò “cura per gli altri” e ogni forma di semina un evento che unisce la ricerca e il ripristino di antiche varietà con il sano proposito di raccogliere naturalità dalle nostre produzioni.

L’agricoltura sociale che si occupa di vulnerabilità dei territori o di debolezze dell’essere urbano è certamente quella che si riassume nel fondamento dei valori e dei principi della Carta costituzionale che evidenzia il contenuto dell’art 3 che impone alla Repubblica di rimuovere i freni di ordine economico e sociale che ostacolano il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Simile modello produttivo è rafforzato con quello dell’art. 44 che rivolge l’intervento pubblico nel settore agricolo verso la cura della qualità del territorio e al perseguimento dell’equità sociale.

Con tale scelta si offre, quindi, una valida opportunità per recuperare il concorso tra le imprese agricole, tra gli esperti del settore del bio, tra le amministrazioni, le strutture di accoglienza turistica o i parchi naturali. Con tale cooperazione, inoltre, legami si saldano e aumentano il valore di fiducia, aiutano la cultura e la civiltà rurale a migliorare ciò che si riassume, in poche parole, come “qualità della vita”.