lunedì 8 gennaio 2018

I principi dell'agricoltura biologica


Articolo 4

Principi generali 

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che: 
  • i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici; 
  • ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
  • iii) escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari; 
  • iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a: 
  • i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; 
  • ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali; 
  • iii) concimi minerali a bassa solubilità; 
c) la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui: 
  • i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; 
  • e ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); 
  • o iii) l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
d) ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche. 

art 4 del Reg Ue 834/07 sull'agricoltura biologica

Nessun commento:

Posta un commento