Articolo 4
Principi generali
La produzione biologica si basa sui seguenti principi:
a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
- i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
- ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
- iii) escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
- iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
- i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
- ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
- iii) concimi minerali a bassa solubilità;
- i) non esistono le pratiche di gestione appropriate;
- e ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b);
- o iii) l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
art 4 del Reg Ue 834/07 sull'agricoltura biologica